NIHIL NOVI SUB SOLE
– Capitolo V –
E quindi noi, Senatore Avv. Nondomo Augusto, ripetiamo!
A) ORIGINE DEL DANARO della Mazziata Supina, sottrattole, poi, dall’attività truffaldina dei coniugi Potente Dal Basso parte con la interessata, determinante, collaborazione di sistemisti − facenti patre del “sistema” − e muniti di potere.
La sig.ra Mazziata e le figlie transigevano una controversia ereditaria ottenendo così, in contanti, la notevole somma di cinquecentomilioni di sesterzi.
Inoltre è proprietaria di vari appartamenti ereditati dal di lei padre per un valore di oltre due miliardi di sesterzoni;
B) COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ “INGENUA SRL” QUALE IMPOSTA DAI CONIUGI POTENTE DAL BASSO.
La sig.ra Mazziata Supina aderì, quindi, anche per dare un lavoro alle figlie, alla proposta del genero Abbaio Ebasta, di investire nell’acquisto di un ristorante dei coniugi Potente Dal Basso, i quali – a loro dire – non riuscivano a gestire con profitto l’azienda per vari, ma mai precisati, motivi, e così il Rag. Mediterraneo Antonio, commercialista di Abbaio Ebasta, (senza l’assistenza di un legale) ed il Rag. Carruba Mario che tutelava i coniugi Potente Dal Basso, tracciarono il percorso pratico-legale dell’operazione di compravendita predisponendo gli opportuni atti.
Loro interlocutori Potente Dal Basso Cristiano e Abbaio Ebasta.
1) La Società “Ingenua srl” è stata costituita in data 25 luglio 001 d. C. con atto del notaio Grasso Susa Capitale Sociale sesterzi ventimilioni Soci: a) 60%: Potente Dal Basso Cristiano; b) 40%: Mazziata Supina, Amministratrice Unica: Mazziata Supina – solo per un anno!
2) Con atto del 24 ottobre 001 d.C. del notaio Grasso Susa, la società “Concedente” affitta, apparentemente, l’azienda (Bar, Ristorante etc) di sua proprietà: durata mesi 65; canone (apparente) sesterzi cinquemilioni al mese + IVA.
3) La società “Concedente” è di proprietà di Potente Dal Basso Maria, con una quota pari al 20%, e del marito, Potente Dal Basso Cristiano, con una quota pari all’80% del capitale sociale.
4) E così il Sig. Potente Dal Basso Cristiano possiede la maggioranza del Capitale Sociale sia della Società “Concedente” (locataria) sia della Società “Ingenua srl” – conduttrice).
5 a) Con scrittura privata intercorsa il 26 luglio 001 d.C. (e cioè il giorno successivo alla costituzione della “Ingenua srl” tra questa e la “Concedente”;
5 b) VIENE PATTUITO
– L’impegno della “Ingenua srl” e della Mazziata Supina ad affittare l’azienda dei coniugi Potente Dal Basso;
– L’impegno dei coniugi Potente Dal Basso a concedere l’affitto con il canone (NDR apparente) nella misura di cinquemilioni di sesterzi al
mese più IVA dal 2 novembre 001 d.C. al 30giugno 007 d.C.
– L’impegno della “Ingenua srl” e della “Concedente” a sottoscrivere compromesso di compravendita dell’azienda per un corrispettivo di sesterzi unmiliardosettecentoquarantamilioni così composto sesterzi 345.000.000 (di cui 15.000.000 in contanti alla stipula del compromesso e sesterzi 330.000.000 a mezzo effetti cambiari con scadenze mensili a partire dal 30 settembre 005 d.C. a tutto il 30 giugno 007 d.C.) e sesterzi 690.000.000 a mezzo assegni di c/c postdatati per sesterzi 135.000.000 e n. 37 effetti cambiari di sesterzi 15.000.000 cadauno a partire dal 30 luglio 003 d.C. a firma di Mazziata Supina in proprio ed a favore di Potente Dal Basso Cristiano in proprio e così pure gli assegni che sono sempre a suo favore, in proprio, e sesterzi 300.000.000 in contanti ed a nero. Importo che non deve apparire nemmeno nella scrittura privata.
– La contabilità deve essere affidata allo studio Rag. Mediterraneo (Consulente della”Ingenua srl”) con controllo mensile sulla gestione societaria dello studio associato Carruba, (consulente di fiducia del Sig.Potente Dal Basso Cristiano) con costi a carico della “Ingenua srl”.
– Impegno di Potente Dal Basso Cristiano a trasferire il proprio 60% al completo pagamento.
5 c) In data 24 ottobre 001 d.C. viene sottoscritto, in adempimento dell’impegno, il compromesso di compravendita dell’azienda (tra la “Ingenua srl” e la “Concedente” dei coniugi Potente Dal Basso (in questo atto la Mazziata Supina non sottoscrive in proprio) con firme autenticate dal notaio Grasso Susa.
Con tale atto i coniugi Potente Dal Basso e la società “Ingenua srl” (dunque non con la Mazziata in proprio) convengono di compravendere l’azienda e stabiliscono il prezzo (NDR fiscale) di sesterzi 345.000.000 di cui sesterzi 15.000.000 vengono versati in contanti acconto prezzo e caparra confirmataria e sesterzi 330.000.000 a mezzo effetti cambiari di 15.000.000 al mese a partire dal 30 settembre 005 d.C. al 30 giugno 007 d.C. consegnati lo stesso giorno.
6 a) In realtà l’effettivo prezzo di compravendita è di sesterzi 1.740.000.000 ed è così composto e (in parte) corrisposto:
1 – Sesterzi 170.000.000 (contanti)
2 – Sesterzi 110.000.000 rappresentati da n. 10 libretti di risparmio al portatore di 11.000.000 cadauno emessi dalla Mazziata Supina con i seguenti numeri 50779, 50780, 50781, 50782, 50783, 50784, 50785, 50786, 50787, 50788, con danaro della Supina Mazziata N.B. l’importo “contanti” a nero però, ammonta a sesterzi 300.000.000.
3 – La gestione è iniziata (prima della sottoscrizione notarile del fitto) a fine luglio 001 d.C. Il canone mensile (prezzo della compravendita) ammonta a sesterzi 20.000.000 conseguentemente è stata pagata, per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 001 d.C. la somma di sesterzi 60.000.000 prelevata anche dal pagamento dei clienti effettuato con carte di credito e Bancomat e tanto con il sistema “POS” ovviamente intestato alla “Concedente” (per quattro mesi infatti, operativa risultava -ufficialmente- tale Società in realtà era la “Ingenua srl”a operare).
4 – A novembre 001 d. C., secondo la scrittura del 26 luglio 001 d. C. (obbligazione per 3 assegni) versò la somma di sesterzi 65.000.000 con assegni tutti su c/c intestato a Mazziata Supina, di sesterzi 16.250.000 scadenti il 30 novembre 001, 30 dicembre 001, 30 gennaio 002, 30 febbraio 002.
5 – Per la “rata” di sesterzi 90.000.000 (patto 4) rappresentata dall’assegno di pari importo scadente il 31 gennaio 001, tratto sempre sull’indicato c/c intestato alla “Ingenua srl” (N.B. trattasi di unico carnet V. progressione) L’”Ingenua srl” rilasciò assegni di conto corrente di sesterzi 18.000.000 ciascuno;
28 Marzo 002 d.C. – N. 0082743741 – Sesterzi 18.000.000 – pagato;
30 Aprile 002 d.C. – N. 0082743742 – Sesterzi 18.000.000 – pagato;
30 Maggio 002 d.C. – N. 0082743743 – Sesterzi 18.000.000 – pagato;
30 Giugno 002 d.C. – N. 0082743744 – Sesterzi 18.000.000 – protestato (poi azionato con ricorso fallimentare);
30 Luglio 002 d.C. – N. 0082743745 – Sesterzi 18.000.000 – protestato (poi azionato con ricorso fallimentare);
C) AZIONI PROPOSTE DALLA “CONCEDENTE SAS” IN DANNO DELLA “INGENUA SRL”– ATTUAZIONE DELLA TRUFFA
Ca) Il 30 Giugno 002 d.C. la Mazziata Supina ed “Ingenua srl” non sono (più) in grado di pagare l’assegno n. 0082743744 di sesterzi 18.000.000 scadente il 30 Giugno 002 d.C. e l’assegno n. 0082743745, sempre dell’importo di Sesterzi 18.000.000 scadente il 30 Luglio 002 d.C. ambedue (rilasciati in bianco) risultati a favore di Potente Dal Basso Maria (non della “Concedente Sas”) che vengono così fatti protestare nonostante l’invito a non versarli in Banca.
Tali assegni fanno parte dello spezzettamento dell’assegno di Sesterzi 90.000.000 di cui prima.
Cb) A seguito del protesto degli assegni scadenti il 30 Giugno 002 d.C. e 30 Luglio 002 d.C., la “Concedente Sas” notifica alla “Ingenua Srl” intimazione di sfratto per morosità non avendo essa pagato il canone mensile di Sesterzi 5.000.000 + IVA relativo ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 002 d.C. All’udienza del 9 Dicembre 002 d.C. innanzi il Tribunale di Puzzolana la “Ingenua srl” sanò la morosità formale versando all’avvocato Termidoro, legale della “Concedente Sas”, la somma di Sesterzi 35.000.000. Si trascrive il verbale “E’ altresì presente la “Ingenua srl” la quale deposita comparsa di risposta ed offre il pagamento delle somme di Sesterzi 35.000.000 portata da assegni circolari. Tale somma è comprensiva dei canoni scaduti di cui all’intimazione degli interessi e delle spese legali. L’avvocato Termidoro accetta il predetto pagamento salvo il buon fine dei titoli di cui innanzi e dichiara al buon esito dei titoli di rinunziare al presente giudizio. Le parti chiedono pertanto breve rinvio per consentire all’intimante l’incasso delle somme, in prosieguo di prima udienza. Il Giudice, rinvia la causa in prosieguo di prima udienza al 2 Gennaio 003 d.C. È Verbale.
Udienza del 2 Gennaio 003 d.C. Nessuno è comparso. Il Giudice, dichiara cessati gli effetti della intimazione ed estinto il processo.
E’ verbale”.
Cc) E dunque al Gennaio 003 d.C. la “Ingenua Srl” ha versato ai coniugi Potente Dal Basso Cristiano e Maria ed alla “Concedente Sas” la complessiva somma di Sesterzi 576.871.000 così composta:
1) Sesterzi 170.000.000 – (Contanti);
2) Sesterzi 110.000.000 – (Libretti di risparmio);
3) Sesterzi 15.000.000 – (caparra conto prezzo scrittura compravendita);
4) 30/08/001 – Sesterzi 20.000.000 (prelievo pos);
30/09/001 – Sesterzi 20.000.000 (prelivo pos);
30/10/001 – Sesterzi 20.000.000 (prelievo pos);
Novembre 001- Sesterzi 22.250.000 (5.000.000 fitto; 1.000.000 IVA; 16.250.000 assegno Banca n. 0061087833);
Dicembre 001- Sesterzi 22.250.000 (5.000.000 fitto; 1.000.000 IVA; 16.250.000 assegno Banca n. 0061083834);
Gennaio 002- Sesterzi 22.250.000 (5.000.000 fitto; 1.000.000 IVA; 16.250.000 assegno Banca n. 0061083835);
Febbraio 002- Sesterzi 22.250.000 (5.000.000 fitto; 1.000.000 IVA; 16.250.000 assegno Banca n. 0061083836);
Marzo 002- Sesterzi 24.000.000 (5.000.000 fitto; 1.000.000 IVA; 16.250.000 assegno Banca n. 002743741);
Marzo 002- Sesterzi 24.000.000 (5.000.000 fitto; 1.000.000 IVA; 16.250.000 assegno Banca n. 002743741);
Aprile 002- Sesterzi 24.000.000 (5.000.000 fitto; 1.000.000 IVA; 16.250.000 assegno Banca n. 002743742);
Maggio 002- Sesterzi 24.000.000 (5.000.000 fitto; 1.000.000 IVA; 16.250.000 assegno Banca n. 0082743743);
Giugno 002- Sesterzi 6.000.000 (5.000.000 fitto; 1.000.000 in contani);
Settembre 002 Sesterzi 15.000.000 (ritiro n. 3 cambiali di 5.000.000 cadauna. Regolamento scrittura. L’avviso per la scadenza di Agosto non pervenne);
Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 002 – Sesterzi 33.871.000 (canoni di Sesterzi 5.000.000 posti a base dell’azione di sfratto (avv. Termidoro);
Dicembre 002 – Sesterzi 6.000.000 (5.000.000 fitto; 1.000.000 IVA a mezzo assegno circolare n. 3500171938 – Banca);
TOTALE Sesterzi 576.871.000. Salvo errori e/o omissioni ( al Dicembre 002).
Cd) Inoltre la Sig.ra Mazziata Supina ha consegnato propri effetti cambiari scadenti dal 30 Agosto 002 d.C. per una rata mensile costante (conto prezzo) di Sesterzi 15.000.000 per complessivi Sesterzi 555.000.000 (art. 4 n. 3 della scrittura). Di questo regolamento la “Ingenua Srl” ha pagato -come innanzi detto – la rata di Settembre 002 d.C.
Ce) Inoltre ancora e sempre in forza dell’art. 4 e di cui al compromesso di vendita la sig.ra Mazziata nSupina ha consegnato effetti cambiari scadenti mensilmente a partire dal 30 Settembre 005 d.C. a tutto il 30 Giugno 007 d.C. per l’importo costante di Sesterzi 15.000.000 per complessivi Sesterzi 330.000.000.
Riepilogo: contanti Sesterzi 576.871.000
cambiali Sesterzi 555.000.000
cambiali Sesterzi 330.000.000
TOTALE Sesterzi 1.451.871.000
Cf) Inoltre, a nero, trecentomilioni di suindicati effetti cambiari erano in possesso dei coniugi Potente Dal Basso dall’ottobre 001 e potevano essere girati a terzi i quali avrebbero potuto agire esecutivamente sugli immobili (di notevole valore) personali della Mazziata Supina e nei confronti della “Ingenua srl”. Tali effetti dopo l’insistenza dell’impaurita Mazziata Supina, sono stati sequestrati con decreto del PM Dott. Ravveduto Ultimo. Ma tanto, soltanto dopo le indagini della Guardia di Finanza e diverse istanze della Mazziata Supina e dell’INVITO della Sezione Riesame.
D) Nell’ottobre 002, contestualmente allo sfratto per morosità
D 1) la Potente Dal Basso Maria propone ricorso di fallimento in danno della “Ingenua srl” assumendo di essere creditrice di vari canoni di affitto per sesterzi 30.000.000 circa (N.B. non specifica i mesi) (In sede di sfratto indica i mesi da luglio a novembre 002) ed in sede Fallimentare (!) dichiara la sua risoluzione contrattuale del contratto di affitto ex
art. 1456 cc;
D 2) La sig.ra Potente Dal Basso Maria (questa volta in proprio) esibendo n. 2 assegni protestati a firma “Ingenua srl” ed in suo favore, per complessivi sesterzi 37.000.000 propone un secondo ricorso di fallimento in danno della”Ingenua srl”;
D 3) E dunque da un lato sfratto per morosità e dall’altro azione fallimentare il tutto per “creare” maliziosamente lo stato di decozione della “Ingenua srl” (che non ha creditori di rilievo).
Invero i coniugi Potente Dal Basso Cristiano e Maria. Si sono ben guardati dall’intraprendere un azione ordinaria per l’accertamento dei rispettivi inadempimenti ma hanno percorso la strada del fallimento per rientrare in possesso dell’azienda con un guadagno-truffa – netto – in un anno, di oltre 600.000.000 di sesterzi. Che tale sia stato il disegno dei coniugi Potente Dal Basso, emerge anche dall’incomprensibile diniego dei coniugi a sottoscrivere il ricorso al TAR Campania allorquando il Comune di Puzzolana revocò le autorizzazioni sanitarie a seguito di sequestro dei servizi igienici da parte dei Carabinieri (poi dissequestrato dal Giudice Penale) E non solo non vollero sottoscrivere il ricorso ma non vollero nemmeno fornire documentazione cartacea in loro possesso inerente i servizi igienici.
Conseguentemente la “Ingenua srl” dovette produrre essa sola ricorso che venne accolto in sede di urgenza e vi fu ordinanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento comunale di revoca.
Tanto spiega anche l’irrinunciabile condizione dei coniugi Potente Dal Basso in sede di costituzione della “Ingenua srl” che l’incarico di Amministratore di Mazziata Supina durasse soltanto un anno.
D 4) Il Sig. Potente Dal Basso Cristiano non è voluto intervenire all’assemblea dei soci della “Ingenua srl” per il rinnovo dell’incarico e per deliberare sulla formalizzazione degli interventi finanziari personali della Mazziata Supina e sulla destinazione degli utili societari i quali, per come sottoscritto il contratto sociale, si appartenevano, nella misura del 60%, ad esso Potente Dal Basso Cristiano.
E dunque rileva o no la scrittura privata del 26 luglio 001 d. C. che prevede la intestazione delle quote (60%) a titolo di garanzia? Se prevalgono i patti di detta scrittura (sottoscritta, però, da quattro soggetti), allora il preteso canone di affitto non è di sesterzi cinquemilioni oltre IVA al mese bensì di sesterzi ventimilioni e non si tratta di canone, ma di somma in conto reale corrispettivo della compravendita dell’azienda come poi è stato confessato dal commercialista dei Potente Dal Basso Dr. Carruba Mario, allorquando è stato sentito dal Tribunale Penale VI Sez. e dallo stesso Potente Dal Basso Cristiano in sede di interrogatorio dalla Guardia di Finanza.
Di fatto, dunque il Potente Dal Basso Cristiano disponendo del 60% del capitale sociale, ha condizionato la gestione, la vita sociale ed amministrativa della società in coerenza con il disegno che si era prefisso e per sua fortuna non ostacolato in alcun modo dalla sig.ra Mazziata Supina che, inesperta, non si è difesa nella fase prefallimentare e nemmeno innanzi il Tribunale fallimentare.
E’ rilevantissimo sottolineare che, nelle prospettive della Mazziata/Abbaio, sarebbe stato necessario ricorrere a finanziamenti da parte del sistema bancario. Al riguardo, alcuna remora, sulla concessione, nutriva la Mazziata Supina, atteso che è proprietaria di diversi appartamenti – liberi da pesi – e che non era protestata. Esperiti diversi tentativi di accesso a finanziamenti, dovette constatare il deciso rifiuto da parte del Bancone ed altri istituti di credito. Si è, poi, appreso che il diniego era dovuto al fatto che il sig Potente Dal Basso Cristiano, socio di maggioranza della “Ingenua srl”, era (ed è) ritenuto dal sistema bancario persona non meritevole di fido. Di riflesso anche la “Ingenua srl”. Tanto è stato taciuto dal sig. Potente Dal Basso Cristiano allorquando ha preteso la titolarità della maggioranza delle quote.
Egli era dunque ben cosciente degli effetti disastrosi che si sarebbero riversati sulla “Ingenua”!
D 5) La sig.ra Potente Dal Basso Maria, in data 21 aprile 003 d.C., presenta querela al Procuratore della Repubblica per evitare pericolosi e lunghi giudizi civili nei confronti della sig.ra Mazziata Supina e del sig. Abbaio Ebasta, nelle loro qualità, esponendo i fatti relativi al contratto di sublocazione intercorso tra le società “Ingenua srl” ed Abbaio Ebasta e lamentando i danni patrimoniali, e chiede sia la punizione dei colpevoli sia il sequestro preventivo dell’azienda commerciale! Non solo lamenta i danni ma adombra l’ipotesi di una truffa nei suoi confronti, allorquando dichiara: “Valga al riguardo considerare che il sig. Abbaio Ebasta mi risulta che è parente della sig.ra Mazziata Supina”!! Senza commento.
D 6) Inoltre, come riferisce poi l’arch. Forzuto, teste nel processo penale innanzi la VI sez. penale, il sig. Potente Dal Basso Cristiano agli inizi dell’anno 002 ritirò presso il Comune di Puzzolana la domanda di sanatoria per l’abusiva costruzione sugli scogli (alta 5 mt della sala ristorante! Cioè quella che era stata, quattro mesi prima, venduta all’Ingenua srl!
Così inizia il procedimento penale per bancarotta fraudolenta aggravata, PM dott. Ravveduto Ultimo, nei confronti della sig.ra Mazziata Supina e del sig. Abbaio Ebasta.
Il Giudice in accoglimento della domanda del P.M. Dott. Ravveduto Ultimo del 7 settembre 003 d.C. dispone il sequestro preventivo dell’azienda. Inoltre, nomina custode giudiziario dell’azienda proprio la sig.ra Potente Dal Basso Maria n.q. di titolare della società “Concedente”, con facoltà di gestione ed amministrazione. Si ripete con facoltà di gestione ed amministrazione. Si ripete, ancora, con facoltà di gestione ed amministrazione.
– Capitolo VI –
A questo punto è opportuno trascrivere la scrittura del 26 luglio 001 d.C. (che regola tutti i rapporti) e il compromesso di compravendita dell’azienda, del 24 ottobre 001 (peraltro già portati, ed in tempo utile, alla conoscenza del Curatore e Giudice Delegato Dott Forgiato Genio).
a) Scrittura privata del 26 luglio 001 d.C. “ presso la sede del ristorante in Puzzolana, sono presenti: 1) Potente Dal Basso Maria, nella qualità di socio accomandataria ed amministratore della “Concedente”; 2) Potente Dal Basso Cristiano; 3) Mazziata Supina in proprio e nella qualità di amministratore della società “Ingenua srl”. Premesso – che la società “Concedente” è proprietaria del Lido Balneare con annesso ristorante pizzeria bar con sede in Puzzolana, in forza di concessione demaniale; – che per tale attività la società “Concedente” è titolare delle seguenti autorizzazioni commerciali: 1) Licenza di tipo “B” rilasciata dal Comune di Puzzolana in data 30 settembre 995 d.C.; 2) Licenza di titpo “A”, rilasciata dal Comune di Puzzolana in data 30 settembre 995 d.C.; 3) Licenza sanitaria rilasciata in data 12 settembre 993 d.C.;
– che la società “Concedente” è di proprietà dei sig.ri Potente Dal Basso Maria, quale amministratrice unica, e Potente Dal Basso Cristiano, quale socio accomandante, così come da documentazione agli atti, secondo le quote di partecipazione;
– che la società “Ingenua srl” ha avanzato richiesta di locazione del ramo d’azienda, con contestuale stipula di compromesso di vendita dell’azienda alla scadenza naturale del periodo di fitto e precisamente alla data del 30 agosto 007 d.C.;
– che i sig.ri Potente Dal Basso Maria e Potente Dal Basso Cristiano, la prima, quale socio accomandatario, ed il secondo, quale socio accomandante, della società “Concedente” a fronte dell’offerta formulata sono interessati alla locazione del ramo d’azienda con contestuale stipula di compromesso di vendita. Tanto premesso le parti costituite convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 La premessa è parte integrante della presente scrittura;
Art. 2 La società “Ingenua srl” nella persona dell’amministratore unico, si impegna ad affittare il ramo d’azienda costituito dal ristorante, bar e pizzeria facente capo alla società “Concedente” alle condizioni determinate nell’offerta formulata dalla stessa società riportate nell’atto notarile di affitto di ramo d’azienda da stipulare in data 24 ottobre 001 d.C. a mezzo del Notaio Grasso Susa;
Art. 3 La sig.ra Potente Dal Basso Maria, quale amministratore della “Concedente”, si impegna ad affittare a favore della società “Ingenua srl” il ramo d’azienda costituito dal ristorante, bar e pizzeria con tutti i beni facenti parte dello stesso, e relative autorizzazioni di natura commerciale; Le parti di comune accordo stabiliscono con la presente scrittura privata che la stessa potrà essere sostituita con diversa scrittura facendo riferimento alle problematiche inerenti lo stabilimento balneare, che ad oggi non rientra nell’attuale scrittura. Il tutto entro e non oltre il 30 aprile 002 d.C.;
Art. 4 Il corrispettivo dell’affitto del ramo d’azienda è determinato nella misura di sesterzi 5.000.000 oltre IVA mensili e per 65 mesi e con il divieto di sub locazione a partire dal 2 novembre 001 al 30 giugno 007. Inoltre le parti a fronte di specifica richiesta formulata dalla società “Ingenua srl” unitamente alla firma della presente scrittura sottoscriveranno un compromesso di vendita con firma autenticata a mezzo notaio in riferimento al ramo d’azienda, nonchè dello stabilimento balneare. Da tale compromesso di vendita si stabilisce sin d’ora che il prezzo della futura cessione d’azienda è determinato in complessivi sesterzi 345.000.000, di cui sesterzi 15.000.000 in contanti alla stipula e sesterzi 330.000.000 a mezzo effetti cambiari con scadenze mensili a partire dal 30settembre 005 a tutto il 30 giugno 007. Inoltre la Sig.ra Mazziata Supina si impegna a pagare a saldo del prezzo di acquisto dell’azienda l’ulteriore importo di sesterzi 690.000.000 con le seguenti modalità:
1) N. 3 ASSEGNI BANCARI A FAVORE DEL SIG. POTENTE DAL BASSO CRISTIANO DI SESTERZI 15.000.000 CADAUNO CON SCADENZE MENSILI A PARTIRE DAL 30 NOVEMBRE 001 ED A TUTTO IL31 GENNAIO 002;
2) N. 1 ASSEGNO BANCARIO A FAVORE DEL SIG. POTENTE DAL BASSO CRISTIANO DI SESTERZI 90.000.000 CON SCADENZA AL 31 GENNAIO 002, CHE COME STABILITO DALLE PARTI VERRÀ SUDDIVISO IN N.6 ASSEGNI BANCARI CON SCADENZA DAL 30 FEBBRAIO 002 AL 30 LUGLIO 002;
3) N. 37 EFFETTI A FAVORE DEL SIG POTENTE DAL BASSO CRISTIANO, A FIRMA PROPRIA DI SESTERZI 15.000.000 CADAUNO CON SCADENZE MENSILI A PARTIRE DAL 30 AGOSTO 002;
Art. 5 Le parti convengono di garantire l’effettivo pagamento degli assegni ed effetti nelle modalità e termini di cui all’art. 4, che le quote della società “Ingenua srl”, con capitale sociale ventimilioni di sesterzi verranno così ripartite: 40% del capitale sociale, a favore della Sig.ra Mazziata Supina; 60% del capitale sociale, a favore del Sig Potente Dal Basso Cristiano; Amministratore della società verrà nominato la sig.ra Mazziata Supina, con rinnovo annuale della carica.
Art. 6 Il Sig Potente Dal Basso Cristiano, si impegna con la firma della presente scrittura a trasferire le quote della società “Ingenua srl” a lui intestate, a favore della sig.ra Mazziata Supina o a chi per esso entro trenta giorni dall’effettivo pagamento delle somme riportate nell’art. 4.
Art. 7 Ai fini di un controllo pregnante sulla gestione della società, le parti stabiliscono che la contabilità societaria verrà tenuta dal rag. Mediterraneo, consulenti della Sig.ra Mazziata Supina, mentre viene autorizzato il controllo mensile sulla gestione societaria da parte dello studio Carruba, nella qualità di consulenti del Sig. Potente Dal Basso Cristiano e Potente Dal Basso Maria. Tali incarichi verranno ratificati con appositi mandati ad operare. I costi di tale attività saranno a carico della società “Ingenua srl”.
Art.8 La società “Ingenua srl” ha provveduto a presentare idonea istanza rivolta al Comune di Puzzolana per l’autorizzazione preventiva del fitto d’azienda;
Art. 9 Tutte le spese sostenute ed a sostenersi dell’atto di fitto, per la predisposizione dei titoli di pagamento (acquisto effetti e marche da bollo) e per la stipula del successivo atto di cessione sono a totale carico della società acquirente.
Art. 10 Per quanto non previsto si applicano le norme di legge. Letto confermato e sottoscritto”.
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A questo punto, il senatore Nondomo, (NDR) avvicinatosi ad uno dei pochi senatores che lo ascoltavano con attenzione, lo prese per il braccio e gli alitò sul viso: hai sentito? Seicentonovantamilioni di sesterzi vengono dati non alla società venditrice e proprietaria “Concedente sas” ma al suo socio, in proprio, Potente Dal Basso Cristiano e, sempre stringendogli, con forza, il braccio, ripeté, hai capito? Hai capito? E non smise fino a quando il povero senatore di nome ATTENTO, non gli rispose: sì, ho capito, ho capito: questi Potente Dal Basso non solo sono ben ammanigliati, non solo sono truffatori integrati nel sistema e quindi protetti (la razza peggiore), ma sono anche evasori fiscali.
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b) Compromesso di vendita –“ I sottoscritti: Potente Dal Basso Maria, che interviene al presente atto nella sua qualità di accomandatario gerente e legale rappresentante della società: “Concedente s.a.s.”; Mazziata Supina, che interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società: “Ingenua srl”. La Sig.ra Potente Dal Basso Maria, nell’indicata qualità, promette di vendere alla società “Ingenua srl”, la quale, come sopra rappresentata, promette di acquistare, con atto pubblico di vendita, la piena proprietà dell’azienda corrente in Puzzolana costituita da specifica attività di bar ristorante pizzeria e stabilimento balneare restando fuori da tale impegno eventuali ulteriori attività non rientranti tra quelle indicate. Il possesso legale e materiale di quanto promesso in vendita verrà dato all’atto di trasferimento che dovrà avvenire entro il 30 agosto 007. Il prezzo della futura compravendita è convenuto in complessivi sesterzi 345.000.000 e viene regolato nel modo seguente:
a) sesterzi 15.000.000 vengono dati oggi dalla parte promittente acquirente alla parte promittente venditrice quale acconto prezzo e caparra confirmataria e di tale somma la parte promittente venditrice rilascia quietanza;
b) sesterzi 330.000.000 verranno corrisposti senza maggiorazione di interessi a mezzo di titoli cambiari con scadenza a partire dal 30 settembre 005 a tutto il 30 giugno 007 con rate mensili di 15.000.000 consegnate dalla parte promittente acquirente alla parte promittente venditrice alla stipula del presente atto. Il mancato pagamento di una sola rata o titolo comporterà la risoluzione del presente contratto, pattuendosi che, dal prezzo di vendita, il 20% verrà trattenuto quale caparra confirmataria. La parte promittente venditrice garantisce di essere unica ed esclusiva titolare di quanto promesso in vendita, che non vi sono i presupposti per l’esercizio del diritto di prelazione di terzi sullo stesso ai sensi delle leggi vigenti, e che sul medesimo non gravano sequestri e pignoramenti. Le spese dell’atto di trasferimento sono a carico delle parti come per legge”.
c) Contratto di affitto di azienda del 24 ottobre 001 tra la “Concedente s.a.s. e la “Ingenua srl”.
Tale contratto costituisce la modalità/patto del pagamento del corrispettivo/prezzo di cui alla scrittura privata di compravendita del 26 luglio 001 innanzi trascritta. Esso prevede che il mancato pagamento, anche di sola una rata di canone di affitto, dà diritto alla società “Concedente Sas” di ritenerlo risolto ex art. 1456 cc.
Prevede, inoltre, che qualsiasi controversia circa la sua applicazione, esecuzione e interpretazione debba essere deferita a giudizio arbitrale. (NDR Invece si è subito adito il Tribunale fallimentare ed il Giudice Penale).
– Capitolo VII –
Prosegue Nondomo.
«La Sig.ra Mazziata Supina ebbe a riferire al curatore Muccolo Fermo che il contratto intercorso con Abbaio Ebasta prima della dichiarazione di fallimento, e nel contesto dei fatti innanzi esposti, venne stipulato al fine di non disperdere la clientela e di salvare il livello occupazionale (sei famiglie).
Il sig. Abbaio Ebasta, a seguito dello scioglimento della Curatela dal contratto di affitto in data 3 agosto 003, fa offerta reale alla “Concedente” della somma di sesterzi 15.000.000 comprensiva dei canoni di affitto per i mesi di giugno e luglio 003. L’ufficiale Giudiziario redige il verbale di mancata offerta reale poiché la sig.ra Potente Dal Basso Maria n.q. e la società “Concedente” risultano sconosciute all’indirizzo, indicato nella visura aggiornata della CCIAA, della sede della società “Concedente”. In data 30 agosto 003, il sig. Abbaio Ebasta n.q. fa un’altra offerta della somma di sesterzi 7.500.000 canone mese di luglio, questa volta presso il domicilio privato di Potente Dal Basso Maria, e l’Ufficiale Giudiziario in data 31 agosto 003, redige il verbale negativo in quanto la Potente Dal Basso Maria risulta sconosciuta anche a tale indirizzo. L’ufficiale Giudiziario, si reca nuovamente allo stesso indirizzo, accompagnato dal sig Abbaio Ebasta , e la somma offerta non viene accettata dalla persona rinvenuta, figlia della Potente Dal Basso Maria.
In data 29 settembre 0063, il sig. Abbaio Ebasta offre il pagamento di canone di affitto per sesterzi 7.500.000 per il mese di settembre 003. Il rinvenuto rifiuta di accettare la somma offertagli.”
Il contratto di sublocazione, lo si ripete, il primo, quello del 21 gennaio 003 a ministerio notaio Grasso Susa, è stato convenzionalmente annullato con atto del 5 febbraio 03 a ministerio notaio Trefori e registrato. Di talché l’unico contratto esistente è quello del 6 marzo 003 d.C., sempre a ministerio del notaio Trefori, nel quale la Mazziata, in virtù dei fatti narrati, si dichiara titolare, anche e principalmente in virtù del contratto di compravendita intercorso, le cui obbligazioni sono state puntualmente adempiute da essa Mazziata fino a quando il duo Potente Dal Basso non ha predisposto ed attuato il piano per impossessarsi della somma di circa 600.000.000, di oltre un miliardo rappresentato dai titoli e dell’azienda stessa. Non male!!!
Infatti, è bene precisarlo, i contratti di locazione (1594 cc.) e/o di affitto (1624 cc.) sono di natura obbligatoria e conseguentemente anche il non proprietario può –in presenza di un titolo giuridico e cioè nel caso di specie il contratto di affitto originario – sublocare e/o subaffittare.
Il discorso intorno alla validità di tale patto contrattuale va fatto, però, innanzi il Giudice Civile competente (rammentiamo che il contratto di locazione originario altro non è se non modalità di pagamento del prezzo e di cui alla scrittura privata sottostante del 26 luglio 001. E dunque, il notaio non aveva alcuna necessità, o anche esigenza ai fini della validità del contratto di locazione, ad acquisire una documentazione legittimante la proprietà, così pure nella redazione del contratto di sublocazione, ad acquisire una dichiarazione di titolarietà del bene. Tanto è ininfluente, si ripete, ai fini della validità e/o efficace del contratto (Cass. n. 3060/85, Cass. n. 10627/98). Ma tutto ciò ben lo sa l’illustre avvocato Criccato Siculo, il quale, nell’interesse dei suoi rappresentati, ben avrebbe potuto avvalersi del disposto di cui all’art. 1595 cc., in virtù del quale avrebbe potuto – come un qualunque avvocato non sistemista – agire direttamente contro il subconduttore !!!!!!!!!!!!!!
E, nel caso di specie, già con il ricorso di fallimento proposto da Potente Dal Basso Maria, n.q. di amministratrice della “Concedente s.a.s.”, risolveva il contratto di locazione intercorso con la “Ingenua Srl”. Se poi si aggiunge che il Curatore, ex art. 72 L.F., ha ritenuto (con danno per la sig.ra Mazziata) di sciogliersi dal contratto, ne consegue che avrebbe potuto ottenere, facilmente, la restituzione dell’azienda.
Invece no! Questo terreno è minato, infatti, innanzi al Giudice Civile, avrebbe dovuto produrre la scrittura privata del 26 luglio 001, gli atti conseguenziali (fitto e compromesso di vendita) con l’ovvia conseguenza che si sarebbe discusso dei rispettivi adempimenti e inadempimenti delle obbligazioni scaturenti da detta scrittura privata. E quindi preferisce ricorrere al solerte Giudice penale – notoriamente più veloce sotto il solleone – mentendo, tacendo i fatti, non producendo i documenti, il tutto con l’oggettivo aiuto ricevuto dal comportamento della Curatela».
– Capitolo VIII –
Nondomo, che non mostra segni di stanchezza, prosegue con voce ferma: «FALLIMENTO DELLA “Ingenua srl”. Così come innanzi evidenziato i coniugi Potente Dal Basso ed il loro strumento operativo la “Concedente s.a.s.”, con il ricorso di fallimento, notificano la risoluzione contrattuale del contratto di affitto del 24 ottobre 001 ex art. 1456 cc. E dunque, con la stessa domanda, da un lato, chiedono il fallimento della “Ingenua srl”, e, dall’altro, risolvono il contratto di affitto, avvalendosi della clausola risolutiva.
Il Tribunale Asiatico in data 5 aprile 003 ha dichiarato il fallimento della Società “Ingenua srl” solo sulle istanze di Potente Dal Basso Maria in proprio e nella qualità, nominando Giudice Delegato il Dr. Forgiato Genio e l’avv. Muccolo Fermo, quale curatore.
L’Ufficio Fallimentare, in data 18 maggio 003 ha comunicato al Sig. Abbaio Ebasta di sciogliersi, ex art. 72 L.F., dal contratto d’affitto del 24 ottobre 001 (che peraltro è simulato,trattandosi, in realtà, di modalità di pagamento dell’effettivo prezzo della compravendita di cui alla scrittura privata più volte richiamata ed innanzi trascritta).
Tale rinunzia da parte dell’Ufficio Fallimentare ha comportato un gravissimo danno alla sig.ra Mazziata Supina ed alla società “Ingenua srl”.
Ne consegue, per l’avvenuta risoluzione contrattuale ex artt. 1456 e 1517 cc., l’obbligo del conduttore -nel caso quale proposto dalla ricorrente- di restituire la cosa locata.
Tale obbligazione restitutoria, essendo venuto meno, sempre a dire della “Concedente Sas”, il titolo della detenzione della cosa, non consente però l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 1168 e 1170 cc. (Cass. n. 1489/73 rv. 364242). Infatti consente soltanto l’azione restitutoria sussistendone però condizioni e presupposti.
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Tenendo presente, quando innanzi detto, è evidente che si tratta di una vera e propria truffa dei coniugi Potente Dal Basso. In varie sedi civili e penali la Sig.ra Mazziata Supina esponeva che i coniugi Potente Dal Basso: “… Non solo fino ad oggi hanno, comunque, incamerato – in un anno- circa 600.000.000 sesterzoni, ma hanno (avevano) in mano titoli cambiari e assegni per 1 miliardo di lire”. (Questi titoli, poi, sono stati sequestrati ai coniugi Potente Dal Basso Cristiano e Maria su ordine del PM Ravveduto Ultimo, dopo varie istanze).
Benvero essi Potente Dal Basso non hanno mai promosso una azione di risoluzione della scrittura base, e cioè quella del 26 luglio 001, per i pretesi inadempimenti della comparente. Hanno usato -però- il Tribunale per completare il loro disegno criminoso.
Epperò, come abbiamo detto, finalmente, a seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza i coniugi Potente Dal Basso Cristiano e Maria sono stati, è vero, tratti davanti al GIP per i reati di truffa aggravata, in danno di Mazziata Supina, ma il processo è stato sempre rinviato e, dopo otto anni, dichiarato estinto. Benvero senza alcuna attività istruttoria. SIC TRANSIT GLORIA MUNDI. In particolare nell’Italico Impero di Augusto».
– Capitolo IX –
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE
1) Atteso che la Mazziata Supina n.q. non si è difesa nella fase prefallimentare (il Rag. Mediterraneo, anche lui puzzolano, le aveva assicurato che c’era tempo e che tutto si sarebbe sistemato) il Tribunale, sulla scorta soltanto del ricorso, con un titolo poi non ammesso al passivo, dichiara, in data 3 Aprile 003 d.C., il fallimento nominando Giudice Delegato il Dr. Forgiato Genio e Curatore l’avv Muccolo Fermo e tanto su due (soltanto) ricorsi di fallimento di Potente dal Basso Maria e della “Concedente s.a.s.”, ricorsi, poi, non ammessi al passivo. Potenza del Tribunale Asiatico!
2) Il giorno 3 aprile 003 il predetto Curatore e l’avv. Criccato Siculo, difensore della Potente Dal Basso Maria n.q., si presentavano nel ristorante per l’inventario e per la contestuale (!) riconsegna dell’azienda ad esso Criccato Siculo − caso unico nelle centinaia di migliaia di procedure fallimentari in tutta la provincia Asiatica!!! − . Qui rinvenivano l’avvocato difensore della Mazziata Supina nonché il Sig Abbaio Ebasta. Quest’ultimo non si opponeva all’inventario dei singoli beni e quindi dell’azienda nel suo complesso, ma si opponeva alla richiesta di consegnare l’azienda e tanto in forza di contratto di sublocazione (registrato dal ministerio notaio Trefori) che consegnò al Curatore, il quale fece intervenire i Carabinieri di Puzzolana che stesero, peraltro, solo rapporto, identificando i presenti;
3) Stante la ferma opposizione (alla riconsegna) del Sig. Abbaio Ebasta il Curatore non volle inventariare l’azienda ed i singoli beni e, così, chiuso il verbale, si allontanò con il cancelliere estensore. Dopo nove anni l’inventario non ancora è stato redatto.
4) L’anomalo (la procedura fallimentare è ben chiara) comportamento del Curatore, già reso edotto dei fatti pregressi, indusse la sig.ra Mazziata in proprio e n.q. a proporre al Giudice Delegato, in data 14 aprile 003, doglianza ex art. 36 Legge Fallimentare.
Il Giudice Delegato emise il 19 aprile 003 un ordinanza di rigetto che venne immediatamente reclamata al Collegio, sempre stigmatizzando l’inusuale comportamento del curatore che, pur conscio per avere ricevuto subito copia della scrittura privata del 26 luglio 001, quella che regolamenta la compravendita (di sesterzi 1.740.000.000) e tutti gli atti intercorsi, insisteva per la consegna dell’azienda così anticipando la sua volontà “di sciogliersi” dal contratto di affitto – in realtà compravendita – intercorso tra la “Concedente” e l’”Ingenua srl”. Il Collegio dichiarò non luogo a procedersi. Ordinanza del 16 maggio 003;
5) In data 24 aprile 003 nello studio del Curatore in aggiunta alle copie degli atti già consegnati, la sig.ra Mazziata Supina gli consegna anche una relazione sui fatti, con la copia autenticata dal notaio Mantova Mario, della scrittura privata di compravendita del 26 luglio 001;
6) In data 22 giugno 003 la Sig.ra Mazziata Supina deposita nella cancelleria fallimentare un’ampia relazione su i fatti, su i pagamenti effettuati ai coniugi Potente Dal Basso; indica i creditori (4/5 con relativo domicilio ed importo di modestissima entità motiva anche la sottoscrizione del contratto di sublocazione a ministerio notaio Trefori, deposita anche libri e scritture ad eccezione del libro giornale che non rinviene presso il suo commercialista Rag Mediterraneo;
7) La “Concedente”, con ricorso ex art. 1168 cc.) chiede di essere reintegrata nel possesso dell’azienda. Si costituisce in giudizio la Curatela rappresentata dall’avv. Coesposto Onomato e la Sig.ra Mazziata Supina, che interviene ex art. 105 cpc, deducendo tutto quanto fin’ora narrato, e proponendo, con autonomo ricorso allo stesso Giudice, istanza di sequestro giudiziario dell’azienda, con la nomina di un custode (terzo) esperto e qualificato per la gestione producendo tutti gli atti. Il tribunale rigetta la domanda della “Concedente” e quella di sequestro giudiziario. Inoltre – beffa su beffa – condanna la sig.ra Mazziata alla refusione delle spese. La quale, null’altro chiedeva, se non la nomina di un custode terzo! Dico terzo! Dico terzo! Dico terzo! Dico terzo! nell’ambito del disposto dell’art. 670 cpc I comma. Mai caso concreto si attagliava così perfettamente alla norma. Invece rigetto con condanna. Sempre coerentemente e consequenzialmente, l’avv Coesposto Onomato, forte del titolo, pignora danaro della Mazziata presso la Banca ed incassa circa duemila sesterzi. Danno più beffa. Più beffa. Più beffa. La Mazziata deve imparare!
Segue.