NIHIL NOVI SUB SOLE
– CAPITOLO IV –
4/1 “Torniamo al preliminare del 24 Ottobre 001 d.C. (non la scrittura base del 26 Luglio 001 d.C.). In esso è chiarito che le cambiali (inerenti tale atto ufficiale) decorrono dal 30 Settembre 005 d.C. al 30 Giugno 007 d.C. e dunque…..di quali cambiali parla la Potente Dal Basso Maria se le scadenze sono di là da venire??. Essa parla delle cambiali -a nero- che ha ricevuto (quindicimilioni di sesterzi al mese) per formare la effettiva rata di prezzo/corrispettivo di sesterzi ventimilioni al mese (15.000.000 + 5.000.000 canone apparente del contratto di affitto). Questo il punto. Il fitto quale modalità di pagamento del prezzo della compravendita.
La Sig.ra Potente Dal Basso Maria tace allorquando non riferisce al P.M. Ravveduto Ultimo che il primo contratto di affitto per Notaio Grasso Susa, intercorso tra la “Ingenua Srl” e la società del Sig. Abbaio Ebasta è stato annullato dopo pochi giorni giusta atto del Notaio Trefori del 5 Marzo 003 d.C.
Essa (sempre) mente allorquando lascia intendere di apprendere per la prima volta (nell’Agosto 003 d.C.) che Abbaio Ebasta è il genero di Mazziata Supina.
Ebbene, “ il diavolo fa le pentole ma non il coperchio”, nella premessa dell’atto di citazione promosso (presunta, abile mossetta) dai coniugi Potente Dal Basso nel marzo 004 d.C.) di cui al giudizio (strumentale per precostituire una “sentenza”) contro il fallimento “Ingenua srl”, pendente innanzi il Giudice Dr.ssa Ferma dello stesso Tribunale Asiatico, al punto uno i signori Potente Dal Basso dichiarano: “ La Società istante, nell’anno 001 d.C., avendo deciso di cedere la propria azienda commerciale di ristorazione con annesso stabilimento balneare, entrò in contatto con il Sig Abbaio Ebasta, suo fornitore di bibite, che si dichiarò interessato a rendersi cessionario dell’azienda.” e quindi ben lo conosce!!! Il Giudice Dr.ssa Ferma, nonostante la poderosa indagine della Guardia di Finanza, il rinvio a giudizio e dunque la evidente questione pregiudiziale, non ha mai voluto, nonostante ben quattro istanze, sospendere questo giudizio ex art. 295 cpc., come esplicitamente prevede la norma.
4/2 La Sig.ra Dal Basso Maria, in data 15 Agosto 003 d.C. in pieno ferragosto ed in una città come Nepolis – udite, udite – nell’interrogatorio innanzi la Polizia Giudiziaria della G.F. delegata, conferma la denuncia e conferma ancora – con assoluta spudoratezza – di non aver saputo prima!! – che Abbaio Ebasta fosse il genero di Mazziata Supina! Il giorno di ferragosto. Il giorno di ferragosto. Il giorno di ferragosto.
4/3 La spudorata ed il suo legale, al fine sempre di “cospargere di urgenza” la richiesta di sequestro preventivo dell’azienda, insistono con la lettera dell’Agosto 003 d.C. con la “toccante” novità della scoperta della parentela e del subaffitto.Subaffitto che da un giudice civile sarebbe stato ignorato del tutto; infatti alcunché può opporre il sublocatore in ipotesi di divieto di sublocazione e l’imputato non fa eccezione. Sul subaffitto è stato “costruito” il sequestro preventivo e la lunga catena del rigetto, sempre e comunque, in sede penale. La lunga catena del rigetto. La lunga catena del rigetto. La lunga catena del rigetto.
Eppure hanno ricevuto in data 3 luglio 003 d.C. (circa due mesi prima) l’atto di diffida della Mazziata Supina con la descrizione di tutti i fatti, i pagamenti effettuati per oltre seicentomilioni di sesterzi, cambiali per oltre unmiliardoetrecentomilioni, unmiliardoetrecentomilioni, unmiliardoetrecentomilioni circa di sesterzi, in loro mani….. eppure insistono… per carpire il provvedimento. E ci sono riusciti. Bravi! Anzi eccezionali.
Vi parlerò adesso degli ultimi atti del Rag. Montechiuso Nato, Curatore del fallimento “Ingenua Srl”.
4/4 Orbene nell’Agosto 006 d.C. il Curatore Montechiuso Nato invia al comitato dei creditori (il passivo ammonta a complessivi 20.000.000 di sesterzi) la seguente relazione per ottenere il PARERE COMITATO DEI CREDITORI.
Il sottoscritto Rag. Montenato Chiuso, nella qualità di curatore del fallimento in oggetto, PREMESSO: – che dall’esame della documentazione relativa al procedimento penale a carico della Sig.ra Mazziata Supina, amministratore unico della società fallita, sono emersi elementi che comprovano la responsabilità della stessa nel compimento di atti dolosi sia per la società che per il ceto creditorio;
– che il ceto creditorio ha subito le dirette conseguenze di una operazione dolosa, e che il danno può essere considerato l’effetto di una minusvalenza patrimoniale ovvero di un minore patrimonio da distribuire;
– che, altro dato dal quale traspare il fine reale dell’attività gestoria della Mazziata Supina, è il comportamento assunto dalla stessa all’atto della presentazione dei ricorsi di fallimento. Infatti, quest’ultima avrebbe potuto far confluire tutto ciò che aveva sottratto sotto forma di danaro contante alle casse della società nel patrimonio sociale con dei semplici conferimenti e/o finanziamenti in conto capitale. Invece, la Mazziata ha subaffittato, addirittura in deroga ad un divieto di sublocazione, deroga ottenuta con atto a firma apocrifa della Sig.ra Potente Dal Basso Maria l’impresa in possesso della fallendo società “Ingenua Srl” alla società di Abbaio Ebasta, genero della Mazziata, e nella cui compagine societaria compare anche una figlia della stessa;
– che con tale comportamento, la Mazziata ha impedito all’ufficio fallimentare di esperire azione revocatoria ex art. 67 L.F. in quanto i pagamenti effettuati nel periodo pre-fallimentare non erano stati eseguiti dalla società fallita ma dalla Mazziata, mentre il saldo di 330.000.000 di sesterzi a carico ufficialmente della società fallita sarebbe stato effettuato con effetti cambiari a partire dal 30 Settembre 005 d.C. a tutto il 30 Giugno 007 d.C.;
– che la Mazziata Supina , omettendo di depositare in Tribunale il libro giornale e di conservare le fatture emesse e consegnando il solo registro delle fatture emesse completamente in bianco, non ha permesso di ricostruire fedelmente il volume d’affari della società fallita di cui era l’amministratore, contravvenendo alle norme inerenti alla sua carica sociale;
– che, per i fatti innanzi esposti, la Mazziata e suo genero Abbaio si sono resi responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cp e 216 L.F., ed infatti il PM, Dr. Ravveduto Ultimo, ha richiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio di entrambi i soggetti incardinato presso l’ufficio II GUP – Tribunale Asiatico;
– che uno degli aspetti più delicati dell’esercizio dell’azione di responsabilità di cui all’art. 146 L.F. è rappresentato dalla determinazione del danno, che deve essere eziologicamente connesso con il fatto illecito iscritto all’organo amministrativo;
– che, sia per il caso dell’azione contrattuale sia per quello dell’azione extracontrattuale, è sicuro onere del curatore dare dimostrazione a) dell’esistenza di un danno patrimoniale, b) e che questo sia la diretta conseguenza della violazione dei principi di corretta amministrazione. Nella fattispecie, il danno patrimoniale è chiaro ed evidente e si è concretizzato nella sottrazione, da parte della Mazziata, di somme di danaro dalle casse sociali al fine di accrescere il patrimonio personale proprio e dei suoi familiari; inoltre lo stesso è la diretta conseguenza di comportamenti illeciti e contrari alle norme di corretta gestione amministrativa del patrimonio sociale;
– che nel caso in esame, l’amministratore ha palesemente impiegato fondi per finalità extrasociali e che, pertanto, il danno deve essere determinato nella misura in cui detti fondi sono andati persi che, senza ombra di dubbio, il Sig. Abbaio Ebasta può essere definito amministratore di fatto della società fallita, dato evidenziato più volte dallo stesso avvocato della “Ingenua Srl” e dagli atti di cui al fascicolo del procedimento penale. Tuttavia, lo scrivente rileva che sia la Mazziata e il genero agivano in perfetta simbiosi ed in particolare che la Mazziata costituiva la garanzia patrimoniale per tutte le operazioni commerciali intraprese dagli stessi;
– che la Mazziata, per diretta ammissione della stessa e per le indagini già effettuate dal legale della procedura Avv. Coesposto Lobbatico, già depositate agli atti del fascicolo amministrativo, risulta essere soggetto matrimonialmente aggredibile;
– che la società fallita era soggetta al regime di contabilità ordinaria che prevede in base alle disposizioni del c.c. (art. 2214 e ss) e della legislazione fiscale (DPR n. 600/73 artt. 13 e ss.) la tenuta dei seguenti libri contabili: 1) libro giornale; 2) libro degli inventari; 3) libro dei beni ammortizzabili; 4) registro IVA degli acquisti; 5) registro IVA delle fatture emesse;
– che la corretta tenuta delle suddette scritture si ispira sia a presupposti formali quali l’intestazione, la numerazione delle pagine, la cronologia delle rilevazioni, etc. che a presupposti sostanziali quali la corretta compilazione, l’annotazione delle rilevazioni di natura contabile, la veridicità, la chiarezza, la leggibilità delle annotazioni, la trasparenza delle correzioni, la corretta allocazione delle poste patrimoniali ed economiche etc.
Nel caso in esame l’amministratore ha si depositato le seguenti scritture contabili: 1) libro degli inventari; 2) libro dei cespiti ammortizzabili; 3) registro IVA degli acquisti; 4) registro IVA delle fatture emesse. Assolvendo solo e parzialmente ad un obbligo formale, in quanto, da un punto di vista sostanziale, vi è stata una palese violazione. Infatti, lo scrivente evidenzia in prima istanza che il libro giornale, che costituisce in generale il documento contabile più importante, non è stato depositato. – che i registri IVA delle fatture emesse riportano una sola annotazione per l’anno 003. e il libro inventari riporta solo il bilancio per l’anno 001– che alla luce dei fatti innanzi esposti e rilevato ancora, che lo scrivente ha ricavato i presupposti per l’azione di responsabilità dalla documentazione a supporto del procedimento penale contro l’amministratore, ritiene che la costituzione quale parte civile nell’azione penale potrebbe allo stato essere la strada più breve rispetto ad una azione civile da incardinare (la catena penale). – che l’esame del fascicolo del procedimento penale è emerso che Mazziata ed Abbaio sono stati rinviati a giudizio per i reati p.e p. dagli artt. 110 c.p. e 216 L.F., (all.A) “perché, in concorso tra loro, la prima quale legale rappresentante della società fallita, essendo suocera del secondo, prima del fallimento distraevano beni aziendali, non trovando alcuna giustificazione adeguata il riscontrato disavanzo in termini di logica e ragionevolezza imprenditoriali. In particolare la Mazziata prima del fallimento e senza averne facoltà, essendo vietato dal contratto di affitto, l’azienda di ristorazione, avuta in affitto dalla società “Concedente” B) Per il reato p. e p. dall’art. 216 n.2 L.F. (R.D. 267/42) perché, quale legale rappresentante della società “Ingenua srl”, dichiarata fallita, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, sottraeva parte dei libri e delle altre scritture contabili di cui aveva il possesso o comunque li teneva in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari…”.- che per tutto quanto sopra detto e rilevato ancora, che lo scrivente ha ricavato i presupposti per l’azione di responsabilità dalla documentazione a supporto del procedimento penale contro l’amministratore, ritiene che la costituzione quale parte civile nell’azione penale potrebbe allo stato essere la strada più breve rispetto ad una azione civile da incardinare (la catena penale). CHIEDE che esprimiate entro cinque giorni dal ricevimento della presente, nella Vs. qualità di membro del Comitato dei Creditori definitivo del fallimento di cui all’oggetto, il Vs parere in merito ai fatti esposti in premessa. Distinti saluti IL CURATORE rag. Montechiuso Nato”.
E così il curatore assume che da Mazziata sono stati compiuti:
a) Atti dolosi verso la società e ceto creditorio (NDR falso);
b) Il fine reale della Mazziata e di Abbaio al momento della presentazione di ricorsi di fallimento è stato quello di sottrarre (?) il danaro contante dalle casse, danaro che avrebbe potuto poi riportarlo (?) nella società con conferimenti c/o finanziamenti in conto capitale!!!!!!!
c) Tali comportamenti hanno impedito all’Ufficio fallimentare di esperire azione revocatoria ex art. 67 L.F. nei confronti dei Potenti Dal Basso;
d) Il PM Ravveduto Ultimo ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio di Mazziata ed Abbaio ex art. 110 cpc 216.
4/5 Il giovane Curatore Montechiuso, osservo, con disgusto, (prosegue Nondomo) che tace – sempre fraudolentemente – la circostanza che Potente Dal Basso Maria e Potente Dal Basso Cristiano sono stati rinviati a giudizio per truffa etc. (circaseicentomilioni di sesterzi) in danno di Mazziata Supina.
(Mente su tutto, così rappresentando una falsa situazione. Così come mente il precedente curatore Muccolo Fermo. L’affermazione più falsa è laddove afferma (di nuovo) che Mazziata ha sottratto somme di danaro al fine di accrescere il proprio patrimonio personale e quello dei suoi familiari! (la povera Mazziata è stata truffata, in pochi mesi, di oltre seicento milioni di sesterzoni). L’impudenza di tali affermazioni è enorme. Una sicurezza nel mentire!!! La Mazziata, per dodici mesi di gestione passiva di una taverna chiusa per anni, espone il suo ingentissimo patrimonio, caricandosi di tutte le traversie quali ancora oggi attraversa. Follia acuta. Follia acuta. Follia acuta. Cervello non assemblato, in una calotta scheggiata.
“Sarà falsa anche la corposa relazione della Guardia di Finanza che ha accertato tutti i fatti?” – chiede, retoricamente, Nondomo ai pochi senatores che lo seguivano.
L’ineffabile curatore, poi, conclude che l’azione di responsabilità in sede civile – primaria sede compeente – comporta tempi lunghi, mentre, viceversa, la costituzione di parte civile nel processo penale costituisce la strada più breve mostrandosi così sicuro della condanna della Mazziata e Abbaio. (la famosa catena penale)- Il Nondomo, dopo una breve pausa, e detergendosi il sudore sulla fronte, prosegue. –
Quanto innanzi è anche collegato al processo civile pendente innanzi il G.I. Dott.ssa Ferma, nel giudizio promosso dai coniugi Potente Dal Basso contro il fallimento della “Ingenua srl”, con il quale chiedono, essi, un risarcimento !!
In realtà le diverse mani tentano di mettere una pietra tombale sulla vicenda con la emananda sentenza in sede civile che verrà utilizzata anche in sede penale e per parare anche il risarcimento dei danni che la Mazziata andrà a proporre. Se sopravviverà.
Ma il vero collegamento è quello con il parere dell’avvocato Esposto Onomato richiestogli dal giudice Dott. Forgiato Genio e depositato il 02 maggio 003 e cioè a distanza di tre mesi, dico tre mesi, dalla dichiarazione di fallimento.
Segue.