NIHIL NOVI SUB SOLE
In un caldo pomeriggio agostano di Roma antica, nell’aula senatoriale, imperator Caesar Augustus, il senatore Nondomo Augusto, ex liberto, prese la parola tra il vociare inintelligibile di alcuni ed il silenzio di altri, immersi, questi, in imperscrutabili pensieri con il capo chino, “Senatori, senatori” disse ad alta voce, “Parlerò dell’amministrazione della giustizia, quale regolata dalle nostre leggi, a partire dalle XII Tavole, attraverso la narrazione di un caso concreto avvenuto in un tribunale di una nostra provincia asiatica.” E così iniziò.
CAPITOLO UNO
Si ha il massimo rispetto, anche in questi terribili anni, una volta formidabili, nei confronti di tutte le istituzioni ed in chi, in nome di esse e per esse, opera e lavora esplicando un incarico istituzionale dal più alto a quello “ordinario”. Pur tuttavia, tutti, nessuno escluso, rispondono del proprio operato, nei termini stabiliti dalla legge.
Avverto, purtroppo e da tempo, diversi segnali ostili, degni di miglior causa. Ciò mi ha spronato e mi spronerà sempre di più nei momenti di scoramento che, pure, ho avuto (ed avrò) in questi anni. Vi narrerò, ripeto, di un torbido caso che si è realizzato innanzi un tribunale di una nostra provincia asiatica: il fallimento della società “Ingenua Srl”.
Il primo Curatore, avvocato Muccolo Fermo, è figlio di alto Magistrato.
L’avvocato Esposto Onomato, nominato dal giudice delegato al fallimento Forgiato Genio, legale del fallimento “Ingenua Srl”, è il marito di un sostituto procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale provinciale asiatico.
Il nuovo curatore (il primo Avvocato Muccolo è stato, alla fine, sollevato dall’incarico, e solo dopo innumerevoli reclami della “vittima” Mazziata Supina – amministratrice della società), è il giovane ragioniere commercialista Montechiuso Nato, genero di un altissimo Magistrato e i cui figli pure sono magistrati.
Il primo Giudice Delegato, Dott. Forgiato Genio, si è poi astenuto, dopo innumerevoli reclami della Sig.ra Mazziata Supina.
Il secondo, ed attuale, Giudice Delegato, non dispone ancora, e siamo nel 010 d.C., la chiusura dell’iter fallimentare per pochi sesterzi di debiti, circa 20.000.000: il costo di un carro di frumento.
L’azienda è sita nella città di Puzzolana. Il titolare, Potente Dal Basso Cristiano è, forse, il collante.
Fin dall’inizio della procedura fallimentare è stato inoltrato – dalla Mazziata – esposto per l’anomalo iter procedurale.
Al sig. Ministro della Giustizia; al Consiglio Superiore della Magistratura; al Sig. Procuratore della Repubblica; al Sig. Presidente del Tribunale; al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati:
“Denunciando a queste autorità, ciascuna per le proprie competenze ed obblighi di intervento, l’anomala amministrazione/esercizio giurisdizionale del (e nel) fallimento della “Ingenua Srl”.
Si trascrive la risposta (l’unica avuta) del C.S.M….omissis… oggetto:
Esposto dell’avv.to Nondomo Augusto, quale difensore della Sig.ra Mazziata Supina, il quale si duole dell’operato del Dr. Forgiato Genio, Giudice Delegato alla trattazione del fallimento…omissis…
In relazione all’esposto pervenuto comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato l’archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare in quanto trattasi di censure ad attività giurisdizionale. F.to IL SEGRETARIO GENERALE”
CAPITOLO DUE
Epperò è necessario e pregiudiziale narrare (è questo il verbo adatto) i fatti fino ad oggi accaduti, ivi, naturalmente, la procedura fallimentare, descrivendovi, però, subito, la incredibile richiesta di rinvio a giudizio della Sig.ra Mazziata Supina innanzi il tribunale penale. Un cazzottone, tanto per assegnare, fin dall’inizio, i rispettivi ruoli e stabilire le regole del gioco.
Infatti il PM, Dr. Ravveduto Ultimo, chiede il rinvio a giudizio di Mazziata Supina (reati di cui agli artt. 110 c.p., 216 L.F., 485 c.p.) e del genero Abbaio Ebasta (reato di cui agli artt. 110 c.p.c. e 216 L.F.). Passivo circa 20.000.000 di sesterzi!
Inoltre, chiede il rinvio a giudizio dei coniugi Potente Dal Basso Maria e Potente Dal Basso Cristiano: “ per il reato p.e p. dagli artt. 81 cpv.,61 n.7, 640 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con artifizi e raggiri, consistiti nell’essere diventato il Potente Dal Basso Cristiano socio di maggioranza della società “Ingenua srl” (società non operante e creata solo al fine di garantirsi il pagamento degli assegni emessi dalla Sig.ra Mazziata Supina, amministratrice della predetta società) e nell’essere, contestualmente, titolare di fatto della “Concedente Sas”, essendo coniuge della Sig.ra Potente Dal Basso Maria, amministratrice di quest’ultima (NDR dunque proprietario sia della società “Ingenua Srl” e sia della società locataria “Concedente Sas”), nel porre in essere azioni strumentali dirette a far fallire la società “Ingenua Srl” per inadempimento di scarso valore (relativi a due assegni per un importo di 37.000.000 di sesterzi facenti parte, tra l’altro, dei titoli consegnati quali pagamento in nero pattuito dalle parti con scrittura privata del 26 Luglio 001 d.C., documento rimasto occulto poiché attinente ai predetti pagamenti in nero afferenti alla suindicata cessione) a fronte di dazioni per centinaia di milioni di sesterzi. Insomma nell’essersi, essi coniugi Potente Dal Basso, fatti consegnare titoli cambiari, assegni e contanti in nero dalla Sig.ra Mazziata e dal genero Abbaio, allo scopo di vendere loro il ristorante e stabilimento balneare, inducendo in errore quest’ultimi, si procuravano un ingiusto profitto, consistito nel percepire i predetti titoli ed il predetto contante in nero, con danno patrimoniale per oltre 600.000.000 di sesterzi; con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Prosegue sempre Nondomo: “ Il GUP, accogliendo la richiesta del solerte P.M. Dr. Ravveduto Ultimo, ha rinviato a giudizio, Supina Mazziata ed il genero Abbaio Ebasta per i reati di bancarotta fraudolenta e falso, (si sottolinea che il passivo della “Ingenua srl” ammonta a 20.000.000 di sesterzi, un carro di frumento). Ha anche rinviato a giudizio i coniugi Potente Dal Basso Cristiano e Maria per truffa aggravata. Infatti hanno truffato circa 600.000.000 di sesterzi, come risulta dalla relazione della Guardia di Finanza.
In tale giudizio Mazziata Supina ed Abbaio Ebasta si sono costituiti parte civile con il ministerio dell’Avvocato Nondomo Augusto.
La Guardia di Finanza, con una corposa e articolata relazione delle indagini svolte, ha affermato che tutti i fatti dedotti dall’Avvocato Nondomo Augusto nelle sue difese, sono risultati veri (fatti posti a base degli innumerevoli reclami proposti al G.D. Dr. Forgiato Genio ed al Presidente della Sezione Fallimentare, Equilibratore Pronto). Tutti disattesi, ad eccezione della revoca dell’incarico al Curatore Avv. Muccolo Fermo. Ma soltanto dopo un anno e venti reclami.
CAPITOLO TRE
“A) QUERELA DELLA SIG.RA POTENTE DAL BASSO MARIA – PROCEDURE E PROCESSI PENALI nei quali hanno sempre, sempre, sempre, sempre, sempre trionfato e trionferanno ancora, cari Senatori, dormienti e non, prosegue Nondomo, infatti:
1) La Potente Dal Basso Maria – fraudolentemente – tace del tutto (così ingannando scientemente il P.M. Ravveduto Ultimo) nella sua querela del 21 marzo 003 d.C. circa l’esistenza della scrittura privata base del 26 Luglio 001 d.C. che ha poi partorito le modalità operative del pagamento del prezzo: a) affitto d’azienda b) preliminare di compravendita (atti ufficiali). La scrittura del 21 Marzo 003 d.C. venne sottoscritta: da Mazziata Supino in proprio; da quest’ultima n.q. di amministratore della “Ingenua Srl” costituita il giorno prima; dalla società “Concedente Sas” e dai coniugi Potente Dal Basso Maria e Cristiano. Questo dato dovrete ricordarlo sempre, cari senatores.
La Sig.ra Potente Dal Basso Maria, nella sua querela e quando la confermerà alla Polizia Giudiziaria il 17 Luglio 003 d.C., tace sempre fraudolentemente sulla circostanza che chi ha condotto (e pattuito) le trattative preliminari è stato personalmente il Sig. Abbaio Ebasta, da essi conosciuto e noto a tutta Puzzolana – come genero della Sig.ra Mazziata Supina, maritata con un famoso taverniere del posto.
La Sig.ra Potente Dal Basso Maria mente allorquando non riferisce che lei ed il marito Potente Dal Basso Cristiano pretesero la costituzione di una Società a R.L. quale affittuaria (cioè la società “Ingenua Srl”).
Che la maggioranza del capitale sociale della “Ingenua Srl” e cioè il 60% delle quote, dovesse essere intestato al Sig. Potente Dal Basso Cristiano in proprio.
Che amministratrice dovesse essere, appunto, la Sig. Mazziata Supina.
Che l’incarico ad amministrare dovesse durare appena un anno!!
Che non ha voluto partecipare all’assemblea dei soci per la riconferma dell’incarico.
Insomma “ha bloccato” la società. Tace su tutto, così ingannando e carpendo la buona fede del P.M. Ravveduto Ultimo con una falsa rappresentazione dei fatti.
Epperò la Sig.ra Potente Dal Basso Maria incorre in un errore. Nella prima pagina della sua denuncia essa scrive “sta di fatto che dai primi mesi i pagamenti si sono interrotti sia per quanto attiene ai canoni di affitto che per le cambiali costituenti come detto, modalità di pagamento del preliminare di cessione d’azienda”. Vera e propria confessione. Però ella ed il marito sono sicurissimi della loro impunità. Peraltro il P.M. ed i vari GIP hanno ignorato del tutto questa confesione.
B) SVOLGIMENTO DELL’AZIONE IN SEDE PENALE – SEQUESTRO DELL’AZIENDA – TENTATA (DICO TENTATA) ATTIVITÀ DELLA MAZZIATA SUPINA E DEI SUOI DIFENSORI.
Dopo tre mesi dal fallimento, i truffatori coniugi Potente Dal Basso chiedono al P.M. Ravveduto Ultimo il sequestro preventivo della taverna. Dopo qualche giorno il P.M. Ravveduto Ultimo chiede al GIP di disporre il sequestro preventivo sul – ritenuto – presupposto della sussistenza del fumus di bancarotta e falso (passivo 20.000.000 di sesterzi, pari al costo di un carro di frumento) che viene subito concesso con la nomina della Sig.ra Potente Dal Basso Maria quale custode! “Danno e beffa. Il solito cazzottone!”. Sequestro concesso nel caldissimo mese di Agosto allorquando tutto l’impero – di solito – è al mare e tutte le attività si fermano – urlò Nondomo.
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Procura della Repubblica
RICHIESTA DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
(artt. 321 e ss. c.p.p.)
IL PM
Al GIP sede
letti gli atti del procedimento penale n. 15518-R-03 R.G.N.R. nei confronti di
MAZZIATA SUPINA ed ABBAIO EBASTA
INDAGATI
capo 1) per il reato di cui agli artt. 110 c.p. 216 L F. perché, in concorso tra loro, la prima quale legale rappresentante della società INGENUA SRL, essendo suocera del secondo, prima del fallimento distraevano beni aziendali, non trovando adeguata giustificazione il riscontrato disavanzo in termini di logica e ragionevolezza imprenditoriali : in particolare MAZZIATA SUPINA sub-affittava allo ABBAIO EBASTA, poco tempo prima del fallimento e senza averne facoltà, essendo vietato nel contratto di affitto, l’azienda di ristorazione e stabilimento balneare INGENUA, avuta in affitto dalla società CONCEDENTE SAS di POTENTE DAL BASSO MARIA;
MAZZIATA SUPINA
Capo 2) del reato di cui all’art. 216 n. 2 L.F. ( RD n. 267-42 ) perche, quale quale legale rappresentante della società INGENUA SRL, dichiarata fallita, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, sottraeva parte dei libri e delle altre scritture contabili di cui aveva it possesso e comunque li teneva in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari
Sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale del 5-4-003
MAZZIATA SUPINA
capo 3) del reato di cui all’art. 485 c.p. perche al fine di procurarsi un vantaggio, formava una scrittura privata falsa: in particolare redigeva una scrittura privata con la quale POTENTE DAL BASSO MARIA autorizzava la INGENUA SRL a sub-affittare.
Si premette che POTENTE DAL BASSO MARIA, titolare della società CONCEDENTE SAS, ebbe ad affittare l’azienda di ristorazione alla società INGENUA SRL, di cui MAZZIATA SUPINA era legale rappresentante, con espresso divieto di sub-affitto. Senonchè poco prima del fallimento, MAZZIATA SUPINA, contravvenendo al divieto contrattuale, sub-affittava con due successivi atti la medesima azienda ad ABBAIO EBASTA, suo genero.
Trattasi chiaramente della distrazione di un bene facente parte della società fallita.
Per la giurisprudenza della Cassazione la locuzione legislativa “suoi beni” si riferisce a tutti gli elementi del patrimonio dell’imprenditore, consistenti in beni materiali, in diritti di credito e quant’altro.
Si e affermato che la sottrazione di beni detenuti in base a contratto di locazione finanziaria (leasing) prima della dichiarazione di fallimento integra gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta (Cass. V n. 845-93; Cass. n. 7746 del 1988).
Nella fattispecie concreta in esame, a prescindere dalle valutazioni civilistiche compiute dagli organi fallimentari (che non hanno ritenuto di adoperarsi per annullare il sub-affitto dell’azienda per carenza di interesse), comunque vi è stata una diminuzione patrimoniale nella società fallita ed in danno dei creditori della stessa, i quali avrebbero potuto avere maggiori speranze di ristoro dalla continuazione dell’attività aziendale in capo alla fallita (del resto la società sub-affittuaria non corrisponde neanche i canoni di locazione all’affittuaria fallita).
Posto ciò, si ritiene che vi è pericolo che la libera disponibilità da parte dei predetti indagati dell’azienda de qua possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati stessi, ovvero agevolare la commissione di altri reati, in quanto nelle more l’azienda illegalmente sub-affittata potrebbe essere nuovamente ceduta o affittata a terzi, potrebbero essere alienati suoi singoli beni o potrebbe essere amministrata con scarsa oculatezza (come è avvenuto con la società fallita) sicchè ulteriori danni potrebbero derivare alla denunziante, titolare dell’azienda affittata;
posto che trattasi comunque di beni di cui è consentita la confisca ex art. 240 c.p. in quanto profitti dei reati de quibus e mezzi destinati a commettere i reati per cui si procede;
visti gli arti. 321 c.p.p., 104 disp. att. c.p.p.
P.T.M.
chiede il sequestro preventivo dell’azienda di ristorazione con la nomina della titolare POTENTE DAL BASSO MARIA quale custode ed amministratrice della predetta azienda.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
In data 7-9-003
Il Sostituto Procuratore della Repubblica.
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IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO 7°
DECRETO di SEQUESTRO PREVENTIVO
(art . 3 2I e ss cpp )
Il giudice dott Ingiusta Dorotea,
letta la richiesta di sequestro preventivo dell’azienda della “Concedente sas”, richiesta avanzata dal PM in data 7/9/003 che qui integralmente si richiama anche in ordine alla formulazione delle imputazioni elevate a carico di Mazziata Supina ed Abbaio Ebasta;
OSSERVA
Va in primo luogo osservato che allo stato delle indagini appare sussistente il fumus dei reati di bancarotta e di falso contestati dal PM nella richiesta allegata (arte 216 legge fall e 485 CP).
Dagli atti, ed in particolare dalla documentazione allegata alla denuncia querela sporta il 25/04/003 da Potente Dal Basso Maria, si rileva che la Potente Dal Basso, nella qualità di legale rappresentante della società “Concedente sas”, ebbe ad affittare con contratto stipulato il 24/10/001 presso lo studio notarile Grasso l’azienda di ristorazione alla società Ingenua srl di cui la Mazziata Supina era legale rappresentante.
Su ricorso della stessa Potente Dal Basso Maria, dovuto al mancato pagamento di alcuni crediti portati da assegni andati in protesto, la srl Ingenua veniva dichiarata fallita nell’anno 003.
Ebbene dalla denuncia della Potente Dal Basso e dai documenti alla stessa allegati emerge che poco prima del fallimento e precisamente con atto pubblico la Mazziata, quale legale rappresentante della srl Ingenua, subaffittava l’azienda ad Abbaio Ebasta, nonostante nell’originario contratto di locazione fosse specificato the ii subaffitto era vietato.
A tale stipula si addiveniva esibendo al notaio una scrittura privata con la quale apparentemente la Potente Dal Basso Maria autorizzava. tale subaffitto ma che era, secondo la denunciante, un falso che recava la sua firma apocrifa. Il successivo mese si reiterava tale subaffitto con una scrittura privata autenticata dal notaio dichiarando essa Mazziata di essere titolare dell’azienda da affittare allo Abbaio, così ottenendo in definitiva con tali atti la possibilità di continuare l’attività anche dopo il fallimento, intestando il contratto di affitto a soggetto apparentemente estraneo alla fallita a cioè Abbaio che era in realtà il genero della fallita Mazziata peraltro con lei coabitante.
Fatti salvi i necessari approfondimenti che avverranno nel corso della indagini preliminari in corso possono ben ritenersi sussistenti a livello del fumus indispensabile a legittimare i1 sequestro gli estremi sia della bancarotta che del falso.
Quanto a quest’ultimo che la firma Potente Dal Basso Maria apposta in calce alla scrittura sia apocrifa appare credibile non solo in base all’assunto della denunciante ma in base allo stesso raffronto tra tale sottoscrizione e quella sicuramente autentica apposta dalla Potente Dal Basso in calce al contratto di affitto originario ed al compromesso allo stesso allegato.
Se allora con tale falsa scrittura la Mazziata riusciva ad apparentemente affittare l’azienda di ristorazione al genero con l’effetto di proseguire nell’attività aziendale nonostante il fallimento e di ostacolare la legittima restituzione alla Potente Dal Basso Maria dell’azienda stessa e di tutti i relativi beni passati alla Mazziata all’atto dell’affitto (vedi in proposito dichiarazioni del Curatore), ben possono ravvisarsi a suo carico (almeno ai limitati fini che qui ne occupano ) anche gli estremi della bancarotta , essendo l’azienda e tutto il compendio aziendale stati sottratti agli interessi della curatela e dei creditori compresa essa Potente Dal Basso, senza peraltro neppur pagare i canoni di locazione. E tutto ciò in data prossima al fallimento e servendosi dell’escamotage dell’affitto ad un parente.
Può altresì concordasi con PM richiedente in ordine alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità da parte degli indagati dell’azienda oggetto del falso subaffitto possa aggravare o protrarre le conseguenze dei predetti reati continuando gli indagati nell’illecita gestione in daino della Potente Dal Basso od addirittura cedendola ulteriormente a terzi.
E va altresì rilevato che trattasi di beni astrattamente confiscabili in caso di condanna
PQM
Letti gli art 321 e ss CPP, in accoglimento della richiesta indicata in premessa dispone il sequestro preventivo dell’azienda di ristorazione.
Nomina custode giudiziario della stessa. la titolare della Potente Dal Basso Maria con facoltà di gestione ed amministrazione.
Manda la Cancelleria per l’immediata trasmissione dei provvedimento in copia al PM richiedente.
In data 26/10/003 Il giudice
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In data 25 Novembre 003 d.C. la Sig.ra Mazziata Supina, narrando antefatto e fatto e cioè la ingente truffa subita, ideata e subita da più mani, la irrisorietà del passivo, il ridicolo disegno bancarottiere e contestando la pretesa firma apocrifa, mai verificata da un grafologo, propone istanza al Tribunale del Riesame. Il Tribunale, conferma il sequestro epperò afferma “Gli istanti hanno dedotto, con un profluvio di documentazione, che gli indagati sarebbero in realtà persone offese di un raggiro di ben più vasta portata operato dai denuncianti. L’argomento e le motivazioni addotte sono molto suggestive ed esposte con rara puntualità, tanto da meritare certamente l’attenzione dell’inquirente nell’ineludibile appofondimento investigativo che dovrà seguire. Quanto di doloso e di fraudolento i denuncianti abbiano architettato per provocare il fallimento e strozzare l’indagata, non può formare oggetto della valutazione incidentale, richiedendo all’evidenza pregnanti approfondimenti istruttori al merito”.
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LETTO L’ART. 324 C.P.P., CONFERMA L’IMPUGNATO DECRETO DI SEQUESTRO E CONDANNA MAZZIATA SUPINA ED ABBAIO EBASTA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DELLA PRESENTE PROCEDURA INCIDENTALE.
MANDA ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI E LE COMUNICAZIONI DI RITO.
COSÌ DECISO NELLA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27.11.003, COME DA DISPOSITIVO DEPOSITATO IN PARI DATA.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
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DISPOSITIVO DI ORDINANZA EX ART. 324 C.P.P.
RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE E DEI SEQUESTRI
DODICESIMA SEZIONE PENALE
SULL’ISTANZA DI RIESAME – SOGGETTIVAMENTE COMPLESSA – PRESENTATA IN DATA 17.11.003 NELL’INTERESSE DI MAZZIATA SUPINA ED ABBAIO EBASTA AVVERSO IL DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO EMESSO DAL G.I.P. IN DATA 26.10.003 AVENTE AD OGGETTO L’AZIENDA DI RISTORAZIONE E STABILIMENTO BALNEARE “INGENUA ” S.R.L., SITA IN PUZZOLANA.
RISERVATO IL DEPOSITO DEI MOTIVI
COSÌ PROVVEDE
LETTO L’ART. 324 C.P.P.,
CONFERMA L’IMPUGNATO DECRETO DI SEQUESTRO E CONDANNA MAZZIATA SUPINA ED ABBAIO EBASTA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DELLA PRESENTE PROCEDURA INCIDENTALE.
MANDA ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI E LE COMUNICAZIONI DI RITO.
COSÌ DECISO NELLA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27.11.003
I GIUDICI IL PRESIDENTE
……Segue